
SPETTA ANCHE AI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO LA “CARTA DOCENTE” UTILE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA PROFESSIONALITÀ DEI DOCENTI.
Lo ha stabilito dapprima il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1842/2022, ha riformato la sentenza del Tar che negava il diritto.
Sulla scorta di tale pronuncia il Tribunale di Torino, con sentenza del 24.03.2022, ha ribadito il principio condannando il Ministero dell'Istruzione a corrispondere al docente precario, escluso dalla fruizione del diritto, la somma di € 3.000,00, corrispondente all'importo annuo dalla nascita del diritto all'attualità.
Il D. Lgs. 107/2015, all'art. 1, comma 121, aveva istituito la “Carta del docente” («Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado») individuandone i fruitori esclusivamente nei docenti a tempo indeterminato (di ruolo), escludendo, in tal modo, tutti i docenti precari.
Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che, sia in virtù del principio di parità di trattamento che per la necessità di garantire un livello di istruzione adeguato anche ai discenti i cui insegnanti sono precari, la “Carta del docente” debba essere fruita anche dal personale a tempo determinato.
Che cosa è la “Carta del docente”? La descrizione la troviamo nel sopra richiamato D. Lgs. 107/2015, all'art. 1, comma 121, che prescrive che «La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione».
Si consigliano i docenti precari, con contratti al 31/8 o al 30/6, dal 2015 ad oggi, di inviare immediatamente al Ministero dell'Istruzione, una lettera interruttiva della prescrizione rivendicando il diritto, onde evitare che la decorrenza del tempo possa far perdere il diritto.
Immediatamente dopo si potrà proporre l'azione giudiziaria.