Scatti stipendiali
La storia degli scatti stipendiali biennali del 2,50%
Nel 2006 sono stato interessato dal dott. Carlo Pontesilli (commercialista, fiscalista e studioso dei privilegi ecclesiastici, segretario dell’associazione www.anticlericale.net) e dall’on. Maurizio Turco (deputato radicale, vicepresidente vicario del partito radicale non violento transnazionale transpartito) di una questione che riguarda i docenti precari della scuola pubblica (il “personale non di ruolo”) ed anche il personale di ruolo che ha avuto un periodo di precariato. Secondo quanto mi riferiva il dott. Pontesilli ai docenti precari di religione della scuola pubblica venivano riconosciuti degli scatti stipendiali di anzianità; agli altri docenti precari (cioè tutti coloro che insegnavano materie diverse dalla religione) tali scatti stipendiali di anzianità non venivano riconosciuti.
I precari
Studiato il caso riscontrai che effettivamente nel settore della scuola pubblica i docenti di religione precari hanno goduto, da oltre un ventennio, di scatti biennali stipendiali del 2,50%. I precari delle altre materie invece, nonostante numerosi casi di precariato ultraventennale (emblematico il caso degli insegnanti di educazione fisica), non hanno mai avuto alcuno scatto legato all’anzianità, percependo unicamente la retribuzione iniziale prevista per gli insegnanti di ruolo neo assunti. Ciò nonostante una legge (n. 312 del 1980, art. 53 e prima ancora la L. 831 del 1961, art. 7) prevedeva che tale diritto (il diritto agli scatti stipendiali biennali del 2,50%) spettasse a tutto il personale non di ruolo della scuola pubblica. Lo sconcerto è nato dall’aver appreso che il Ministero della Pubblica Istruzione (che negli ultimi anni muta di nome ad ogni legislatura: attualmente Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) ha applicato, mediante diverse Circolari Ministeriali, le richiamate norme solo ed esclusivamente in favore degli insegnanti di religione, mentre titolari del beneficio erano, a pieno titolo, tutti gli insegnanti precari (compresi, quindi anche quelli di religione ma di certo non solo loro). Appreso quanto sopra sono state fatte due conferenze stampa presso la Camera dei Deputati (febbraio 2007 e maggio 2007) alla presenza dell’on. Maurizio Turco (alla prima erano presenti anche gli on. Marco Pannella, Enrico Boselli e Roberto Villetti) nella speranza che l’illegittima applicazione della legge venisse finalmente risanata. Nella totale indifferenza del potere esecutivo e legislativo, nel pressoché totale silenzio degli organi di stampa (unici risalti sono stati dati dal Secolo XIX – Massimiliano Lenzi del 24.06.2007 e La Repubblica – Curzio Maltese del 24.10.2007 e Radioradicale) in una interrogazione parlamentare della precedente legislatura, proposta dall’On. Turco, il Viceministro Mariangela Bastico ammetteva la vigenza del diritto e la sua negazione ai docenti non di religione ed affermava che l’effettività del diritto non poteva essere estesa anche ai docenti precari delle materie diverse dalla religione per l’insostenibilità economica. Decidemmo quindi di attivate le procedure presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Roma. Nel silenzio da parte del Ministero della P.I. anche in tale occasione, sono stati depositati cinque ricorsi pilota avanti al Tribunale di Roma, di Civitavecchia e di Tivoli. Il più rapido a pronunziarsi è stato il Tribunale del Lavoro di Roma che con Sentenza del 09.07.2008, del suo presidente, Dott. Mario Petrucci, ha dichiarato il diritto dell’insegnante precario a percepire scatti biennali di stipendio a decorrere dal 3º anno di incarico annuale nella misura del 2,50% ed ha condannato il Ministero al pagamento in favore dell’insegnante «della somma di € 2.611,36» oltre interessi e spese legali. Il precedente è, al momento, unico in Italia e sono fiducioso che si consoliderà nei prossimi mesi.
Docenti di ruolo
Va tenuto conto che la questione non riguarda soltanto i docenti precari bensì anche i docenti che sono entrati, di recente, in ruolo, e che hanno alle spalle un periodo di precariato di almeno tre anni. In questo caso una legge (veramente ingiusta) del precedente Governo Berlusconi, del febbraio 2006, ha attribuito il diritto, ai soli insegnanti di religione (in totale violazione della Costituzione e delle normative comunitarie) a mantenere, nel momento del passaggio in ruolo, gli scatti stipendiali biennali del 2,50% maturati durante il periodo di precariato. Abbiamo depositato una causa pilota, anche in questo caso, per far dichiarare il diritto dell’insegnante di ruolo a beneficiare degli scatti stipendiali biennali durante il periodo di precariato ed a conservarli al momento del passaggio in ruolo. Ciò significa che se un insegnante da precario aveva maturato (ad esempio) 4 scatti biennali (8 anni di precariato), ha diritto alle retribuzioni per gli ultimi 5 anni (che decorrono dal momento della richiesta) e, al momento del passaggio in ruolo, anziché percepire la retribuzione base, avrà diritto alla retribuzione maggiorata degli scatti stipendiali biennali maturati (nell´esempio riportato circa €180,00 mensili oltre alla retribuzione base).