
La Corte di Cassazione (Cass. 15414/2024) ha statuito il seguente principio di diritto:
«Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno».
Pertanto potranno chiedere il pagamento delle ferie docenti e personale Ata che si trovino nelle seguenti condizioni:
1) Docenti o personale Ata che ha avuto contratti di supplenza al massimo sino al 30 giugno (sono esclusi i contratti sino al 31/8) che non hanno goduto delle ferie e che non sono stati invitati «dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita».
2) Perdono, quindi, il diritto coloro che hanno ricevuto dal Dirigente Scolastico formale invito a godere delle ferie, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica (Natale, Pasqua o interruzione dell'attività didattica secondo il calendario scolastico e di istituto) e non hanno goduto delle ferie.
3) In tale ultimo caso si tratta di conteggiare di quante ferie si avrebbe avuto diritto (secondo i criteri del CCNL) e di quante sono state godute (sommando i giorni di sospensione dell'attività didattica nel corso dell'anno). Se ci sarà una differenza in positivo (se cioè ci sono giorni di ferie maturati ma non goduti) si potrà rivendicare il pagamento.
Quali documenti occorrono per rivendicare il diritto: 1) I contratti per i quali si rivendica il diritto (si ricorda che sono esclusi i contratti sino al 31/8); 2) I cedolini per l'intero periodo (dai quali si può constatare l'eventuale godimento di ferie); 3) La lettera interruttiva della prescrizione (da fare assolutamente, quanto prima).
Cos'è la prescrizione? È la perdita del diritto che si intende rivendicare per il suo mancato esercizio. Quando inizia a decorrere? Dalla nascita del diritto (nel nostro caso dalla maturazione di ogni giorno di ferie in conseguenza all'attività lavorativa prestata).
Come si interrompe la prescrizione? Inviando una lettera raccomandata con A.R., una pec personale o una email personale (cui segua una ricevuta dell'ufficio protocollo del Ministero) con la quale si rivendica il diritto.
Dopo quanti anni si prescrive il diritto alla monetizzazione delle ferie? 5 anni dalla ricevuta (ricevuta di ritorno della raccomandata; ricevuta di consegna della pec; ricevuta di protocollo dell'email).