
Della copertura finanziaria se ne deve occupare il governo e non i giudici!
La Corte Costituzionale, con una utilissima sentenza, la 121/2025 del 22.07.2025, ha chiarito che non compete ai giudici occuparsi, come da un po' di tempo, purtroppo, accade, della copertura finanziaria delle sentenze (che comportano oneri di spesa non previsti).
Bellissima sentenza! La sentenza suddetta eviterà che altri giudici, distolta la toga, si ergano a ministro delle finanze, confondendo, non poco, i rispettivi ruoli, suddivisi nello Stato di Diritto (la famosa tripartizione) sconfinando persino nei poteri del Capo dello Stato (sulla copertura finanziaria).
Ecco cosa dice il giudice rimettente (quello cioè che ha sollevato avanti alla Corte Costituzionale l'eccezione di incostituzionalità), secondo la ricostruzione della Corte Costituzionale: «dall'applicazione di tale normativa – risultato appunto dell'intervento della CGUE e della Corte di cassazione – deriverebbe un aggravio di spesa ai danni dell'erario, che supererebbe necessariamente la copertura prevista in origine dal legislatore statale nel momento in cui aveva istituito il beneficio in oggetto, limitandone il riconoscimento al solo personale docente a tempo indeterminato».
Lapidaria la risposta della Corte Costituzionale: «6.1.– Il principio dell'obbligo della copertura finanziaria delle spese espresso nell'art. 81 Cost., erroneamente evocato dal rimettente a fondamento delle proprie censure, impone un preciso vincolo non al giudice, ma al legislatore e opera per ogni legge, inclusa la legge di bilancio, traducendosi nell'obbligo di predisporre, all'atto dell'approvazione delle norme, anche i mezzi per fronteggiare gli oneri che ne derivano».
Sono davvero grato alla Corte Costituzionale, se ne sentiva il bisogno!