
Li enuclea il Tribunale del Lavoro di Roma con una sentenza, ottenuta da un lavoratore nei confronti di un'azienda leader del settore delle scommesse, che fa propri i principi espressi in materia dalla S.C. di Cassazione.
Eccone i tratti salienti: «il patto di non concorrenza stipulato tra le parti è nullo per almeno tre ordini di ragioni:
I) non esiste un reale corrispettivo, a favore del lavoratore, per l'impegno di non concorrenza assunto nel patto; invero il contratto contenente il patto di non concorrenza, stipulato separatamente dal contratto di lavoro (sia pure nella stessa data) prevede espressamente, all'art. 5), che: “... Quale corrispettivo degli impegni assunti con il presente patto, la scrivente le verserà mensilmente per tutta la durata del rapporto di lavoro, la somma di euro 200,00 lordi, già compresa all'interno della retribuzione annua lorda (RAL) specificata nel contratto di assunzione”. È chiaro che tale corrispettivo è soltanto apparente, in quanto trattasi di somma avente già un suo titolo specifico (retribuzione) non risultando quindi specificamente connessa al successivo patto di non concorrenza stipulato, per cui deve affermarsi che il patto è privo di reale ed effettivo corrispettivo;
II) il corrispettivo, in ogni caso (ammesso e non concesso che possa ritenersi così definibile nella fattispecie) pur essendo determinato, è peraltro manifestamente iniquo non tanto in ragione dell'importo mensile, quanto con riferimento all'ipotesi della (possibile) risoluzione anticipata del rapporto rispetto alla durata del vincolo (che non potrebbe essere superiore come massimo a tre anni a termini dell'art. 2125, comma 2, c.c.). Invero potrebbe senz'altro accadere che, in caso di durata esigua del rapporto di lavoro, il lavoratore, percependo una somma calcolata sulla base del breve periodo lavorato, ottenga un corrispettivo manifestamente sproporzionato rispetto al sacrificio che gli viene chiesto (e cioè di non operare in concorrenza per il periodo di 12 mesi);
III) come sottolineato dalla costante giurisprudenza (cfr., tra le ultime: Cass., ord. 1 marzo 2021, n. 5540) il compenso non deve essere (ancora una volta, a pena di nullità) simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore ed alla riduzione delle sue possibilità di guadagno, laddove, nel caso, l'articolo 1) del patto prevede l'obbligo di astensione totale e completa dallo svolgimento di qualunque attività lavorativa in favore delle società concorrenti (che fra l'altro non sono minimamente indicate, nemmeno in modo generico, lasciando così nella più ampia indeterminatezza il perimetro dell'obbligazione del lavoratore);»
Il patto di non concorrenza è spesso una "trappola" per il dipendente cui viene corrisposta, a tal titolo, una somma pattuita invece come retribuzione.
Spesso può risultare difficoltoso uscirne anche perché, solitamente, ci si scontra con multinazionali o grosse aziende. Ma, sulla base dei sopra indicati principi, una via d'uscita è possibile.