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Precari che passano a tempo indeterminato possono far valere l'anzianità maturata in precedenza

I periodi di servizio pre-ruolo svolti con rapporti a termine prima del 10.7.2001 vanno valutati ai fini della ricostruzione della carriera.

Precari che passano a tempo indeterminato possono far valere l'anzianità maturata in precedenza

Nella Scuola Pubblica «i periodi di servizio pre-ruolo svolti in virtù di rapporti a termine prima del 10.7.2001 debbono essere valutati, ai fini della ricostruzione della carriera (Cass. sent. n. 15231 del 2020)».

Lo ha affermato la Corte d'Appello di Roma, sezione lavoro, con sentenza del 31.05.2022, con la quale ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva negato il diritto della docente, in quanto aveva ritenuto rivendicabile la sola anzianità maturata dopo la predetta data (10.07.2001) poiché solo dalla detta data era stata recepita la direttiva dell'Unione Europea, 1999/70/CE, con il Decreto Legislativo n. 368/2001.

Secondo la Corte d'Appello, che richiama l'orientamento della Cassazione, va invece computata anche l'anzianità maturata precedentemente alla direttiva.

Aggiungiamo noi che prima del Decreto Legislativo 368/2001 era vigente la legge 230/1962 che conteneva una norma (l'art. 5) del tutto identica a quella inserita nel D. Lgs. 368/2001 (art. 6), in forza alla quale, poi, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalla Corte di Cassazione, è stato riconosciuto il diritto alla piena parificazione dell'anzianità di servizio.

Pertanto chiunque abbia svolto un periodo di precariato presso lo stesso datore di lavoro, pubblico, in questo caso, ma anche privato, svolgendo le medesime mansioni, una volta assunto a tempo indeterminato può rivendicare l'intera anzianità effettivamente maturata nel periodo di precariato.

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